Art. 38.

      1. L'articolo 693 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 693. - (Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione). - Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione:

          a) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;

          b) il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà.

      Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.
      L'atto costitutivo deve contenere, in ogni caso:

          a) l'inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato;

 

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          b) l'indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato;

          c) la durata del vincolo, che non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario.

      L'atto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643-ter».