1. L'articolo 693 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 693. - (Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione). - Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione:
a) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
b) il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà.
Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.
L'atto costitutivo deve contenere, in ogni caso:
a) l'inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato;
b) l'indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato;
c) la durata del vincolo, che non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario.
L'atto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643-ter».